Pareri in materia di Appalti Pubblici

Argomento: Società cooperative

Si fa riferimento alla L. 298/1974, di istituzione dell’Albo nazionale autotrasportatori ed al suo art.1, 5°cpv., che prevede siano iscritti, in apposita sezione dell’albo, le “Società cooperative a proprietà divisa e i Consorzi regolarmente costituiti il cui scopo sociale sia quello di esercitare l'autotrasporto anche od esclusivamente con i veicoli in disponibilità dei propri soci o consorziati”. Tale disposizione di legge determina la possibilità di avere sul mercato operatori strutturati in forma di Società cooperativa (non consortile), privi di autoveicoli in disponibilità diretta, e con una base sociale costituita esclusivamente da soci-imprese, iscritte all’albo, chiamate a svolgere gli appalti assunti dalla cooperativa. Ciò premesso si chiede a quale titolo le Società cooperative così strutturate possono assumere commesse pubbliche ove tale modalità di assunzione/realizzazione sembra rinvenibile nel D.Lgs. 50/2016 solamente per i Consorzi di cui all’art. 45, c.2., lett. b), c) – che assumono appalti in un rapporto inter organico con i propri consorziati indicati in gara quali esecutori – ed e) che assumono appalti per l’intera compagine dei propri consorziati.

Ci riferiamo al quesito n. 220 del 23/02/2018. Riprendendo la Vs risposta “…le Società Cooperative (non consortili) possono assumere commesse pubbliche in quanto rientrano, ai sensi dell'art. 45 comma 2 lett. a) del D.lgs. n.50/2016, nella nozione di operatore economico” si chiede di precisare - laddove le stesse (coerentemente con le fattispecie previste dalla L. 298/1974) siano prive in tutto o in parte di autoveicoli in disponibilità diretta e, in ogni caso, intendano eseguire una commessa pubblica SOLO mediante i propri soci-imprese - se tale modalità (non rientrante nei canoni di esecuzione “in proprio” rinvenibili nel disporre ed utilizzare propri mezzi d’opera e proprio personale, ivi compresi i soci, purché soci lavoratori persone fisiche in un rapporto di lavoro contemplato dalla normativa giuslavoristica) sia conforme al D.Lgs. n. 50/2016 (e se si a quali disposizioni) o, piuttosto, non integri la fattispecie del subappalto di cui all’art. 105 del medesimo D.Lgs. essendo il socio-impresa (indipendentemente dalla forma giuridica d’impresa) comunque terzo rispetto alla Società Cooperativa.